giovedì 3 aprile 2008

La vendetta della casta

Brutta notizia: anche l'ultimo ricorso proposto dall'Avvocato Aldo Bozzi del Foro di Milano, volto a ottenere la sospensione delle indette prossime elezioni, è stato respinto: da qui potete scaricare il dispositivo.
Nelle more dell'appello, che l'avvocato intende proporre, riporto un breve riepilogo sulla materia del contendere, per chi non avesse seguito l'intera vicenda.

Tre cittadini elettori, gli Avvocati Aldo Bozzi del Foro di Milano, Giuseppe Bozzi del Foro di Roma e Giuseppe Porqueddu del Foro di Brescia, riengono che l'attuale legge elettorale non solo vìoli la nostra Costituzione, ma anche l'art. 3 del Protocollo 1 della Convenzione Europea, che sancisce il diritto a libere elezioni. Hanno proposto ricorso al TAR (respinto), si sono appellati al Consiglio di Stato (respinto) ed infine - ultimo atto - al Tribunale di Milano. In quella sede, essendo iscritto nelle liste elettorali del capoluogo meneghino, ha promosso il ricorso l'Avv. Aldo Bozzi, chiedendo che la questione venisse sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, perché si esprimesse sulla legittimità (o meno) della legge: in soldoni, il "porcellum" vìola il nostro diritto di libera scelta?

T
utti i politici, trasversalmente, dicono che sì, lo vìola, perché abbiamo liste blindate, formate dalle segreterie dei partiti, e perché non possiamo più esprimere preferenze. Il tribunale di Milano, invece, ritiene una simile "questioncella" non degna dell'attenzione dei giudici della Corte. E punisce pure il ricorrente, l'avvocato Bozzi, condannandolo alle spese processuali per ben 2.500 euro! Ragazzi, è una cifra spaventosa, per una udienza e un provvedimento! Sa di sanzione punitiva, sa di "smettila di rompere i maroni" che abbiamo cose più importanti da fare! Che so? una bella lite condominiale... un bel tamponamento sul raccordo anulare... Vuoi mettere? queste sì che sono controversie interessanti! Il diritto a libere elezioni???
Robetta: de minimis non curat praetor

R
ibadisco: a questo galantuomo che a nome di noi tutti ha condotto una battaglia di libertà, standing ovation. E poiché il suo indirizzo mail è sul web, ve lo incollo qui: se qualcuno di voi volesse esprimergli gratitudine, penso che la cosa potrebbe fargli solo che piacere e farlo sentire - nel silenzio assoluto della "rete che conta" - un po' meno solo.

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2 commenti:

Anonimo ha detto...

:-(
sto "studiando" la sentenza per poterla capire e spiegarla, mi pare che fondamentalemnte si dica che:
A) manca l'utilità della misura cautelativa della sospensione degli atti che hanno avviato alle elezioni;
B)se si sospendono non possiamo studiarne la incostituzionalità
C)il diritto di voto libero non è messo in discussione da questa legge;
C)se un tribunale sospendesse gli atti che portano alle elezioni entrerebbe in un campo non suo.
...
va bene, torno a studiarla un altro po'...
:-(

Bastian Cuntrari ha detto...

Ciao Tasti. Premetto che i miei ricordi di studi legali sono parecchio lontani, e necessariamente appannati. Ma vediamo di ricapitolare insieme per far chiarezza sull'ordinanza (ai miei tempi, comunque, i magistrati erano molto, ma molto meno criptici!).

Intanto, l'art. 700 cpc è un provvedimento d'urgenza e quindi, in soldoni, non una "causa" vera e propria, e recita: "...chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria (cioè in una "causa" vera e propria, n.d.r.) questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito".
Un esempio che ci veniva proposto, quale esemplificazione era questo: una ragazza, fotografata allo stadio, viene a conoscenza del fatto che sta per essere stampato un manifesto in cui appare la sua immagine, senza che ne abbia dato il consenso. Prima di instaurare la "causa vera e propria" (e far valere in quella sede il diritto affinché la propria immagine non sia resa pubblica) fa istanza al magistrato, con ricorso ex art. 700, affinché disponga la sospensione della paventata stampa.

Non ci piove che il "diritto minacciato" sia quello della libera espressione del voto. E che il "pregiudizio imminente e irreparabile" siano le prossime elezioni indette con il porcellum.

E veniamo alle motivazioni del rigetto: provo a tradurre "terra terra", così vediamo se ne veniamo a capo...
Al punto A - Sembra che il magistrato lamenti l'assenza di quello che si andrà a chiedere nella causa ancora da incardinare (con riferimento all'esempio, OK, vuoi che sospenda la stampa dei manifesti, ma non mi dici cosa chiederai nella causa che farai al fotografo).
Al punto B - Concordo con la tua traduzione: se si sospendono, la Corte Costituzionale non può accertarne la costituzionalità.
Al punto C - Ribadisce quanto al punto A, aggiungendo che non è messo in discussione il diritto del cittadino elettore di esprimere le sue opzioni di voto (sic! quali opzioni di voto? n.d.r.), quanto si esprime una sorta di preferenza ("soggettiva e politica") per l'uno a l'altro sistema elettorale.
Al punto D - Ipotizzando per assurdo l'ammissibilità del ricorso, dichiara carenza di giurisdizione. E la sentenza citata (Cass.S.U., ord. 11632/2006), pronunciandosi su un ricorso "dichiara la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa".
Cui, sappiamo, l'Avv. Bozzi si è già rivolto: TAR e Consiglio di Stato.

Ma allora? Da Erode a Pilato? Tasti, continua a studiare, tu che sei più fresca, e fammi sapere.